Organo di Garanzia

Cosa fa

L’Organo di Garanzia, nominato dal Consiglio di Istituto, è composto da cinque membri:

  1. a)  il Dirigente Scolastico (o un suo delegato), che lo presiede;
  2. b)  un genitore designato dal Consiglio di Istituto che possieda i requisiti per l’eleggibilità al Consiglio stesso, previa acquisizione di disponibilità;
  3. c) due insegnanti designati dal Consiglio di Istituto che possiedano i requisiti per l’eleggibilità al Consiglio stesso, previa acquisizione di disponibilità;
  4. d) un alunno/a designato/a dal Consiglio di Istituto che possieda i requisiti per l’eleggibilità al Consiglio stesso, previa acquisizione di disponibilità;
  5. e) il Consiglio di Istituto elegge, altresì, un membro supplente per la componente dei genitori, un membro supplente per la componente dei docenti e un membro supplente dell’alunno/a con le stesse modalità di cui alle lettere a-b-c che subentrano ai membri effettivi in caso di incompatibilità

L’Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. Per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale.

I componenti dell’O.d.G. che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità vengono surrogati dai successivi eletti, per la componente di appartenenza. Allo scadere del terzo anno, in coincidenza del rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell’Organo decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio.

Organizzazione e contatti

Contatti