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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva/all’esame di Stato

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Personale scolastico

Docente

Descrizione

Fatta salva la novellazione normativa di riferimento, nella valutazione finale degli studenti il Collegio dei Docenti, pur nel rispetto della piena autonomia di ciascun Consiglio di classe nell’esaminare le diverse situazioni degli alunni, ha dato indicazioni generali sui criteri di valutazione, per evitare comportamenti incoerenti dei Consigli di Classe di fronte a situazioni che presentino analogie. L’ammissione allo scrutinio finale sarà possibile solo se l’alunno avrà frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuale (DPR 122/2009, art. 14, comma 7 e Circolare Ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011), riferendosi al monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe a tale limite, a condizione comunque che tali assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Collegio dei Docenti ha ritenuto di adottare, ai fini delle deroghe previste, le casistiche riportate nella suddetta circolare (gravi motivi di salute documentati da certificazioni del SSN); terapie e/o cure programmate; donazioni di sangue; partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI; adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.
L’assegnazione di non classificato (NC) anche in una sola disciplina allo scrutinio finale implica l’esclusione dal medesimo e l’automatica non ammissione.
Ai sensi dell’art. 4 comma 5 del DPR 122/2009 (la valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell’alunno è riferita a ciascun anno scolastico) prima di assegnare la valutazione di non classificato il Consiglio di classe valuta tutti gli elementi disponibili riferiti all’intero anno.
Se l’alunno avrà frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuale, potrà essere ammesso alla classe successiva solo se avrà riportato valutazioni sufficienti in tutte le discipline, compreso il comportamento.
Il Consiglio di classe decide la promozione degli studenti in seguito al conseguimento dei seguenti obiettivi minimi (saperi essenziali):
• conoscenze complete ma non approfondite;
• applicazione delle conoscenze senza errori sostanziali, esposizione semplice, corretta individuazione di elementi e relazioni;
• sufficiente rielaborazione di informazioni e gestione di informazioni nuove e semplici;
• frequenza ed impegno regolari;
• progressi significativi rispetto alla situazione di partenza.
Il Consiglio di classe può decidere la non promozione avendo individuato:
• carenze che determinano una preparazione complessiva deficitaria;
• carenze che determinano impossibilità di conseguire obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate nell’a.s. successivo, che compromettono per l’anno seguente la capacità dell’alunno di organizzare lo studio delle discipline coinvolte in modo autonomo e coerente con le linee di programmazione.
Nel caso di valutazioni insufficienti in una o più discipline, il Collegio dei Docenti ha stabilito che la sospensione del giudizio potrà essere deliberata per quegli alunni che non presentino più di tre insufficienze gravi nello scrutinio finale.
Possono essere dunque delineati i seguenti casi:
• due insufficienze gravissime (1 – 3): non promozione;
• tre insufficienze gravi (4, 4, 4): non promozione.
Il Collegio dei Docenti ritiene non generalizzabili, per la non ammissione, le decisioni relative alle seguenti situazioni limite: due insufficienze gravi e una lieve (4, 4, 5) e quattro insufficienze lievi (5, 5, 5, 5).
Il Consiglio di Classe, valutando la situazione personale di ogni singolo alunno ed eventuali condizioni particolari, può con deliberazione motivata e documentata applicare una deroga agli orientamenti generali del Collegio dei Docenti.
Fatta salva la novellazione normativa di riferimento, requisiti fondamentali di ammissione (O.M. 67/2025)
Frequenza:
Aver frequentato almeno i tre quarti (3/4) del monte ore annuale.
Prove INVALSI: Aver partecipato alle prove nazionali (l’esito non influisce sull’ammissione).
FSL: Aver completato i percorsi obbligatori previsti dal proprio indirizzo di studi (es. 90 ore licei, 150 tecnici, 210 professionali).
Voti:
Voto non inferiore a 6/10 in ogni disciplina e in condotta.
Novità specifiche per la Condotta
Voto < 6: Non ammissione all’esame.
Voto = 6: Assegnazione di un elaborato critico su cittadinanza attiva e solidale, da discutere durante il colloquio orale (l’elaborato viene assegnato dal Consiglio di Classe).
Voto < 9: Non si potrà ottenere il massimo dei crediti scolastici.